detrazione interessi
passivi corrisposti su mutuo per acquisto di unità immobiliare locata
Circ. 12.06.2002, n. 50/E, AgE
Videoconferenza 14.05.2002, www.agenziaentrate.it
D.:
Si chiede di
conoscere se in caso di acquisto di un immobile occupato, si può ottenere la
detrazione degli interessi passivi a partire dal momento dell'acquisto.
La detrazione
spetterebbe, quindi, anche prima di notificare l'atto di intimazione di licenza
o di sfratto ovvero, in presenza di tale atto, anche prima che il proprietario
ottenga la disponibilità dell'immobile e vi trasferisca la sua dimora abituale.
Si chiede,
inoltre, di conoscere se la detrazione spetta anche in riferimento a contratti
di mutuo stipulati antecedentemente al 01.01.2001 qualora non siano ancora
decorsi i termini previsti dall'attuale normativa per la realizzazione delle
condizioni alle quali è subordinato l'ottenimento dei benefici.
Ad esempio, è
possibile fruire della detrazione per interessi passivi pagati nel 2001 in
riferimento ad un mutuo contratto per l'acquisto di un immobile occupato
avvenuto a.11.dell'anno 2000 se nel mese di.01.2001 si è provveduto a
notificare l'atto di intimazione di licenza o di sfratto?
R.:
L’art. 13-bis,
c. 1, lettera b), modificato dall’art. 2, L. 388/2000, stabilisce che in caso
di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che
entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno
dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
In relazione a
questa particolare ipotesi, il legislatore non ha specificato espressamente da
quale momento è possibile fruire delle detrazioni, pertanto si ritiene che la
detrazione trovi applicazione, secondo le regole generali, sin dalla prima
rata.
Per quanto
riguarda i mutui contratti prima del 2001, si ritiene che tale disposizione,
entrata in vigore il 01.01.2001, possa essere applicata anche con riferimento
ai mutui stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31.12.2000 non sia già decorso
il termine di tre mesi previsto dalla norma entro il quale deve essere
notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per
finita locazione e che l’adempimento venga, comunque, posto in essere nei tre
mesi decorrenti dall’acquisto.
Qualora entro
un anno dal rilascio l’immobile non viene destinato ad abitazione principale,
gli interessi per i quali il contribuente si è avvalso della detrazione,
dovranno essere dichiarati ai sensi dell’art. 16, c. 1, lettera n-bis), del
Tuir, quali redditi a tassazione separata.