detrazione interessi passivi corrisposti su mutuo per acquisto di unità immobiliare locata


 

Circ. 12.06.2002, n. 50/E, AgE

Videoconferenza 14.05.2002, www.agenziaentrate.it

 

D.:

Si chiede di conoscere se in caso di acquisto di un immobile occupato, si può ottenere la detrazione degli interessi passivi a partire dal momento dell'acquisto.

 

La detrazione spetterebbe, quindi, anche prima di notificare l'atto di intimazione di licenza o di sfratto ovvero, in presenza di tale atto, anche prima che il proprietario ottenga la disponibilità dell'immobile e vi trasferisca la sua dimora abituale.

 

Si chiede, inoltre, di conoscere se la detrazione spetta anche in riferimento a contratti di mutuo stipulati antecedentemente al 01.01.2001 qualora non siano ancora decorsi i termini previsti dall'attuale normativa per la realizzazione delle condizioni alle quali è subordinato l'ottenimento dei benefici.

 

Ad esempio, è possibile fruire della detrazione per interessi passivi pagati nel 2001 in riferimento ad un mutuo contratto per l'acquisto di un immobile occupato avvenuto a.11.dell'anno 2000 se nel mese di.01.2001 si è provveduto a notificare l'atto di intimazione di licenza o di sfratto?

 

R.:

 

L’art. 13-bis, c. 1, lettera b), modificato dall’art. 2, L. 388/2000, stabilisce che in caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

 

In relazione a questa particolare ipotesi, il legislatore non ha specificato espressamente da quale momento è possibile fruire delle detrazioni, pertanto si ritiene che la detrazione trovi applicazione, secondo le regole generali, sin dalla prima rata.

 

Per quanto riguarda i mutui contratti prima del 2001, si ritiene che tale disposizione, entrata in vigore il 01.01.2001, possa essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31.12.2000 non sia già decorso il termine di tre mesi previsto dalla norma entro il quale deve essere notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che l’adempimento venga, comunque, posto in essere nei tre mesi decorrenti dall’acquisto.

 

Qualora entro un anno dal rilascio l’immobile non viene destinato ad abitazione principale, gli interessi per i quali il contribuente si è avvalso della detrazione, dovranno essere dichiarati ai sensi dell’art. 16, c. 1, lettera n-bis), del Tuir, quali redditi a tassazione separata.